Proroga del Superammortamento

La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha riaperto i termini per fruire dell’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

L’agevolazione in esame prevede la maggiorazione del 30% del costo fiscale dei beni acquistati da far valere in dichiarazione dei redditi ai fini della deduzione di ammortamenti e canoni di leasing (nella precedente versione del superammortamento la maggiorazione prevista era 40%).

È da tenere presente che la disciplina del superammortamento trova applicazione unicamente ai fini delle imposte sui redditi e non anche per l’IRAP.

Si ricorda al riguardo che sono esclusi dall’agevolazione tutti gli acquisti di veicoli di cui all’art 164 del TUIR (dovrebbero pertanto beneficiare dell’agevolazione i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel comma 1 dell’articolo 164 del Tuir, ad esempio gli autocarri).

I potenziali fruitori del superammortamento sono i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni. Restano esclusi dall’agevolazione i contribuenti cd. “forfetari” di cui alla legge 190/2014 e le imprese marittime in regime tonnage tax.

Proroga dell’Iperammortamento

Anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 in beni dell’industria 4.0 opererà, ai fini IRES e IRPEF, una maggiorazione del 150% del costo fiscale del bene acquistato da far valere per il calcolo degli ammortamenti e dei canoni leasing deducibili. L’agevolazione spetterà anche in caso di investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019, qualora entro la fine del 2018 sia accettato l’ordine dal fornitore e pagato un acconto del 20%.

A differenza del superammortamento, l’iperammortamento è riservato solamente ai soggetti titolari di reddito di impresa (comprese le stabili organizzazioni in Italia di imprese estere).

L’iperammortamento spetta sugli acquisti di beni strumentali nuovi compresi nell’elenco allegato A alla legge 232/2016. In particolare tali beni, per essere agevolati ai fini dell’iperammortamento, devono possedere i cinque requisiti indicati nel par. 11.1 della circolare 4/E/2017:

  • controllo per mezzo di CNC e/o Plc (Programmable logic controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Con riguardo alle ulteriori caratteristiche dei beni si rimanda alla circolare 4/E/2017.

Ai fini del rispetto dei requisiti di cui all’allegato A e della loro interconnessione ai sistemi informatici occorrerà un’apposita attestazione del legale rappresentante ovvero, per beni di costo superiore a € 500.000, una perizia giurata rilasciata da un ingegnere, da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato.

Si segnala infine che per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento è prorogata per lo stesso periodo anche la maggiorazione del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

Credito d’imposta per formazione 4.0

L’agevolazione ha oggetto un credito d’imposta, con un massimo € 300.000, pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente (retribuzione e contributi a carico del datore), che sarà sostenuto nel periodo in cui lo stesso sarà occupato in attività di formazione 4.0 per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per quanto concerne il presupposto soggettivo, segnaliamo come l’incentivo sia rivolto solo alle imprese (individuali, familiari o società) e non anche ai professionisti.

Il credito d’imposta potrà essere fatto valere esclusivamente in dichiarazione dei redditi, precisamente nel quadro RU dei modelli UNICO 2019. Si segnala inoltre che il bonus non costituisce materia imponibile ai fini Irpef, Ires o Irap e sarà utilizzabile solo in compensazione in F24 a decorrere dal 2019.

Entro il 31 marzo 2018 sarà emanato il relativo decreto attuativo del ministro dello Sviluppo economico che indicherà in particolare la documentazione richiesta, le modalità di effettuazione dei controlli e le cause di decadenza del beneficio.

Per beneficiare del credito d’imposta del 40% il costo aziendale del personale dipendente impegnato dovrà essere “certificato” da un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Fanno eccezione le imprese con bilancio revisionato (si presume per legge) che non dovranno certificare i costi della formazione 4.0.

Si evidenzia infine che la norma che introduce l’incentivo prevede che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.