Sarà in vigore dal 1° luglio 2018 l’obbligo per i datori di lavoro e committenti di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante.
Il comma 910 della legge 205/2017 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione (nonché ogni anticipo di essa) spettante ai lavoratori da parte dei datori di lavoro e dei committenti, ammettendo le seguenti forme di pagamento:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Ai commi 911 e 912 si aggiunge esplicitamente che le retribuzioni non potranno essere corrisposte in contanti direttamente al lavoratore «qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato», e che «la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione»: l’avvenuto pagamento sarà dunque dimostrato non dalla firma sulla busta paga, ma dalla copia del pagamento stesso. Chi non rispetterà questi nuovi obblighi di legge potrà essere sanzionato con una somma che va dai mille ai 5 mila euro.
Nella nuova norma sono inclusi vari tipi di rapporti di lavoro (rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato part-time e full-time, contratti di apprendistato e tutte le forme di lavoro flessibile come il contratto a chiamata, i soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati, le collaborazioni coordinate e continuative, etc.). Il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica, invece, nella pubblica amministrazione e nei rapporti di lavoro domestici.