A cura del dott. Paolo Strangio

Con il decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2018 (DL 148/2017), si sono ampliati i termini per la rottamazione 2017  dettata non molto tempo fa dall’art. 6  (DL 193/2016) la quale permette l’estinzione del  debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ex art. 30 co. 1 dpr n. 602/1973 .

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono:

  • I destinatari di carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016 che non hanno presentato domanda alla precedente rottamazione (quella per cui la domanda scadeva il 21 aprile 2017)
  • I destinatari di carichi affidati alla riscossione da gennaio a settembre 2017,
  • I contribuenti che avevano già presentato richiesta di adesione alla prima rottamazione ma che se la sono vista respingere perché avevano piani di dilazione in corso al 24 ottobre 2016 e non erano in regola con il pagamento delle tranche al 31 dicembre dello scorso anno.

Entro il 31 marzo 2018, l’agente della riscossione dovrà comunicare ai contribuenti l’ammontare dai carichi definibili e precisamente i carichi affidati ma non notificati. I contribuenti che vogliono aderire a tale agevolazione  devono presentare domanda entro il 15 maggio 2018.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha due diverse scadenze per la comunicazione al contribuente: entro giugno 2018 invierà la comunicazione delle somme dovute indicate dal contribuente.

Per quanto riguarda la rateazione invece verrà predisposta nella seguente maniera: i carichi possono essere dilazionati in un numero di rate massimo a 5, aventi le seguenti scadenze: luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Si ricorda che chi non paga le rate o chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.