Alcune recenti sentenze della Cassazione del 2019 hanno aperto uno spiraglio per ottenere il rimborso della addizionale provinciale sulla accisa dell’energia elettrica pagata nel 2010 e nel 2011.
La richiesta di rimborso dev’essere formulata nei confronti del fornitore di energia e non nei confronti dell’Erario.
Di cosa si tratta
Negli anni 2010 e 2011 le fatture dell’energia elettrica erano gravate di un tributo (chiamato addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica) che veniva pagato dai titolari di utenze elettriche non domestiche sui consumi fino a kWh 200.000 mensili.
Tale tributo era illegittimo, perché contrario alla disciplina europea, in particolare perché in contrasto con la Direttiva 118 del 2008.
Proprio in quanto illegittima, l’addizionale in questione è stata abrogata a partire dal gennaio 2012.
Resta però l’addebito negli anni 2010 e 2011 di tale imposta che può essere recuperata, chiedendo il rimborso delle somme indebite versate alla società che ha fornito l’energia elettrica in quei due anni.
Occorre, però, agire in fretta, in quanto il termine di prescrizione ordinario è decennale e pertanto le prime bollette pagate quasi dieci anni fa contengono indebiti di prossima prescrizione.
Gli importi recuperabili
L’addizionale provinciale era pari a 0,93 c/€ (aliquota minima) al mese per ogni kwh consumato fino ad un massimo di 200.000 kwh al mese. Ciò significa che un’azienda che consumava 200.000 kwh o più al mese può recuperare un importo di Euro 1.860,00 al mese per le due annualità 2010 e 2011 (per un totale di Euro 44.640,00).
Nelle province in cui l’aliquota è stata innalzata fino al massimo previsto dalla legge (es. Milano, Modena. Pavia Piacenza, ecc.) l’importo biennale recuperabile è pari ad Euro 54.720,00.
Come sopra indicato, tuttavia, occorre interrompere al più presto la prescrizione decennale in quanto le somme pagate (ad esempio) nel gennaio del 2010 non sono più recuperabili in quanto sono passati più di 10 anni dal loro pagamento.
Come fare per recuperare gli importi indebitamente corrisposti
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, l’azienda che intenda recuperare gli importi indebitamente versati a titolo di addizionale provinciale nel 2010 e nel 2011 dovrà agire in giudizio nei confronti dell’Ente Fornitore di energia elettrica.
L’azione giudiziaria è necessaria in quanto l’Ente Fornitore non provvede al rimborso spontaneamente, perché solo in seguito ad una sentenza di condanna potrà a sua volta chiedere il rimborso all’Erario.
Per coloro che fossero interessati Prime Advisory Network ha approntato un gruppo legale specializzato per gestire questo servizio. È possibile chiedere informazioni contattandoci ai nostri riferimenti telefonici oppure alle email di studio visibili dal sito www.primeadvisory.eu.