A cura del dott. Paolo Strangio
I NUOVI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI
Il comma 2 dell’art. 2086 del c.c. vigente dal 16 marzo 2019 prescrive per l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.
Mediante l’art.3 del Codice della Crisi viene introdotta una norma rubricata “Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa” che puntualizza cosa ogni imprenditore deve fare per rispettare il disposto dell’art. 2086 c.c. ovvero semplicemente per adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le misure necessarie a farvi fronte.
Le misure per gli imprenditori individuali e gli assetti ex art. 2086 c.c. devono consentire di:
- Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta del debitore;
- Verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme indentificati dal successivo comma 4;
- Ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento per l’avvio della Composizione negoziata della Crisi.
Al centro dell’assetto organizzativo resta sempre la programmazione e misurazione della tesoreria, che adesso dovrà essere di almeno 12 mesi.
GLI INDICATORI DELLA CRISI DA MONITORARE
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del codice della Crisi, le imprese saranno considerate automaticamente in crisi se:
- I flussi di cassa non sono sufficienti a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi;
- Presentano debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- Ritardo verso l’Inps di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore a
- 1) per le imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
- 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
- Ritardo verso l’Inail da oltre 90 giorni e sempre se il debito non versato sia superiore a 5.000;
- Ritardo verso l’Agenzia delle Entrate per iva scaduta e non versata, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dovranno essere superiori a 5.000.
- I crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, gestiti dall’Agenzia delle Riscossione, saranno rilevanti se superiori,
- per le imprese individuali all’importo di euro 100.000;
- per le società di persone all’importo di euro 200.000;
- per le altre società, all’importo di euro 500.000.
Tutti i debiti dovranno riguardare i periodi successivi al 2022.
Cosa succede se l’impresa è fuori parametri ?
Saranno i controllori, sindaci e revisori a presentare invito perentorio all’imprenditore per attivare la composizione negoziata della crisi di impresa (Cnc) e dall’altra provvederanno i creditori pubblici qualificati, i quali segnaleranno quale invito all’imprenditore l’esigenza di presentare l’istanza di Composizione negoziata.
L’APPROCCIO PROPOSTO
L’imprenditore può e deve essere assistito nella fase prodromica di impostazione degli assetti organizzativi ed a fortiori a fronte di una situazione di allerta.
Lo Studio può ed ha le competenze, avvalendosi di professionisti, per affiancare l’impresa nelle scelte più opportune.
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