Servizio antiriciclaggio
Il concetto di riciclaggio
Attività di ripulitura di beni o denaro di provenienza illecita con la conversione e trasferimento nel circuito economico per occultarne la fonte criminale.
La normativa antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio, oggetto di una continua evoluzione, è chiamata a fronteggiare nuove sfide, tra le quali la diffusione delle criptovalute, l’adempimento degli obblighi AML/CFT anche a “distanza”, nonché i recenti impatti nell’economia derivati dalla crisi pandemica. In un sistema economico-finanziario vulnerabile è necessario che i soggetti obbligati acquisiscano una vasta cultura degli scenari d’attualità, dei continui cambiamenti, delle manifestazioni dei fenomeni illeciti e dei reati presupposto.
Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n. 231 e succ. mod.
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 15/05/2023.
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 – Normattiva
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
I soggetti obbligati ex art. 3 D.lgs.231/07
- Intermediari finanziari (banche, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV, SICAF, agenti di cambio ex 201 TUF, intermediari 106 TUB, Consulenti finanziari, intermediari bancari e finanziari..)
- Altri operatori finanziari (società fiduciarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziarie, cambia valute)
- Professionisti in forma individuale, associata o societaria (commercialisti consulenti del lavoro, associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati, notai, avvocati, revisori legali, società di revisione)
- Altri operatori non finanziari (commercio di opere d’arte, operatori professionali in oro, agenti immobiliari, recupero crediti, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali, prestatori di servizi di portafoglio digitale
- Prestatori di servizi di gioco, case di gioco
- Prestatori relativi a società e trust
Obblighi di adeguata verifica della clientela – obblighi di conservazione dei dati – segnalazione operazioni sospette –
I soggetti obbligati con riferimento
- sia per i rapporti di nuovi clienti o clienti che mutano il livello di rischio;
- che per le operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale;
- con concreto sospetto di riciclaggio e in caso di dubbi sulla veridicità e adeguatezza dei dati raccolti.
hanno obbligo di:
- di adottare le misure di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo proporzionali al valutato rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo acquisendo informazioni sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- conservazione dei dati;
- segnalazione per operazioni sospette.
Fattispecie incriminatrici
- La falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo o all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro;
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, e’punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro;
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
Fattispecie penali
Le fattispecie penali, contenute nell’art. 55 della nuova formulazione del D.Lgs. n. 231/2007, sono circoscritte alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, perpetrate attraverso frode o falsificazione, nonché del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione.
- reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, a carico del soggetto che, in sede di adeguata verifica della clientela, falsifica dati ed informazioni relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell’operazione. Alla stessa pena soggiace chi utilizza tali dati ed informazioni;
- reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, per chiunque tenuto agli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell’operazione, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti per pregiudicarne la corretta conservazione;
- reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, per la condotta del soggetto che, tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere;
- arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro, in caso di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta;
- reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1.550 euro nei casi di falsificazione, alterazione ed indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi – ora art. 493 ter c.p. per effetto del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, entrato in vigore il 6 aprile 2018.
Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione.
- Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
- Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
Fattispecie amministrative
La disciplina sanzionatoria di carattere amministrativo è contenuta negli articoli da 56 a 69 del D.Lgs. n. 231/2007.
In tale contesto, deve essere subito sottolineata l’assoluta rilevanza del disposto dell’art. 69 in materia di successione di leggi nel tempo, ai sensi del quale:
- nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della nuova normativa non costituisce più illecito;
- per le violazioni commesse in epoca antecedente all’entrata in vigore del nuovo provvedimento, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, solo se più favorevole.
Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica ed astensione (art. 56).
inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57).
Inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 58).
Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 59).
Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’U.I.F. e degli ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 60).
Violazioni commesse da soggetti obbligati vigilati (art. 62).
Inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione della circolazione del contante (art. 63).
Risultano tacitamente abrogate le sanzioni in materia di omessa registrazione, omessa istituzione dell’archivio unico informatico e omessa istituzione del registro della clientela.
Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
Art. 58 del Dlgs.231/07
- Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro
- Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell’esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 46 del presente decreto.
IL REATO di “RICICLAGGIO” e di “IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
- 648 bis c.p.
“chiunque sostituisce o trasferisce denaro beni o utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”
- 648 ter c.p.
“ chiunque……..impiega in attività economiche o finanziarie denaro beni o altra utilità provenienti da delitto”
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- Soggetto attivo “ chiunque” ad eccezione di chi abbia commesso concorso a commettere il reato presupposto
- Le attività poste in essere siano “ dirette in ogni caso ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa di denaro beni o altra utilità (Cass Sez I 11 dic 2007 n. 1470)
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Dott. Nicola Lorenzini. Ispettore della Guardia di Finanza, è laureato in Economia aziendale. Nel corso della sua trentennale carriera, ha acquisito conoscenze sui rischi aziendali dovuti a evasione fiscale, elusione e frodi, reati tributari e crimini economici. E’ un componente della commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Padova relatore e organizzatore della SCUOLA ANTIRICICLAGGIO dell’ordine ODCEC PD, parte attiva del FOCUS COMPLIANCE organizzato per diffondere la materia e i rischi per professionisti ed aziende. È autore e coautore di alcuni articoli su riviste professionali, formatore in ambito universitario e cofondatore e vice presidente della Associazione di Professionisti e culiori della materia AML-LAB. Per informazioni nicola.lorenzini@primeadvisory.eu.