Obbligo dell’esercizio del potere di controllo del socio
A cura dell’avv. Marco Masante
All’interno della disciplina sulla responsabilità degli amministratori si colloca la disposizione in ordine ai poteri di controllo dei soci che si può distinguere in un diritto all’informazione ed un diritto alla consultazione.
In particolare l’art 2476 c.c. definisce al primo comma i presupposti sui cui si fonda la responsabilità dell’amministratore stabilendo che: “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società” e al terzo comma affermando che:“l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.”
Tuttavia solo a seguito di una preventiva ed adeguata attività di informazione sull’andamento della gestione e sulle operazioni compiute dagli amministratori, il socio può valutare adeguatamente l’opportunità di prevedere un’azione di responsabilità.
In ragione di questo il secondo comma dell’art. 2476 prevede che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Ne consegue che i soci non-amministratori hanno un potere di controllo facoltativo derivante dalla necessità di garantire un buon andamento della società mentre gli amministratori hanno l’obbligo di agire in modo informato, obbligo che deriva dal ruolo che essi ricoprono e dalle relativa responsabilità che su di essi grava[1].
Il potere di controllo si sostanzia nell’esercizio del diritto all’informazione che legittima il socio a richiedere agli amministratori notizie che riguardino gli affari della società ovvero tutto ciò che attiene al patrimonio e alla gestione dell’impresa, i fatti fondamentali per la determinazione e la ripartizione degli utili, ma anche i rapporti giuridici ed economici interni alla società e nei confronti di terzi.
In riferimento alla fase di liquidazione della società, si ritiene che i diritti permangano in capo al socio, poiché continua a sussistere la gestione del patrimonio sociale che deve essere sottoposta a controllo, in virtù del diritto alla ripartizione dell’attivo della liquidazione[2].
Il diritto di consultazione si attua invece riconoscendo la possibilità di controllare tutti i documenti relativi all’amministrazione, includendo anche le scritture contabili, tra i quali, a titolo esemplificativo: il libro giornale, il libro degli inventari, i registri tenuti ai fini dell’Iva o in osservanza di altre disposizioni di legge[3]. Come per il diritto all’informazione, anche il diritto di ispezionare i documenti non è condizionato da un punto di vista temporale, ma può essere esercitato in ogni momento della vita sociale.
Data l’ampiezza e l’incisività del poter di controllo sono previsti comunque dei limiti, in primo luogo dati dal principio di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), che impone un necessario contemperamento dei confliggenti interessi coinvolti.
A tal proposito la giurisprudenza di merito ha affermato che “l’applicazione del principio di buona fede comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione – attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori – laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale – cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 cc secondo comma – si contrappongono non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società”[4].
In tale ottica la responsabilità gestoria del socio bilancia l’ampia facoltà dei soci di controllo, partecipazione e influenza sulle scelte gestionali.
[1]A. Angelillis e G. Sandrelli, Articolo 2476 – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti– L. A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Società a responsabilità limitata, a cura di L. A. Bianchi, Artt. 2462-2483 c.c., Egea, Giuffrè, Milano, 2008, p. 696-697.
[2]M. G. Paolucci, Art. 2476, in Commentario del Codice Civile e codici collegatiScialoja-Branca-Galgano, a cura di Giorgio De Nova – Libro quinto: Lavoro art. 2462-2483, A. L. Santini, L. Salvatore, L. Benatti, M. G. Paolucci, Società a responsabilità limitata, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 478.