News

News

I super ammortamenti e le agevolazioni Industria 4 0 nel 2018

Proroga del Superammortamento

La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha riaperto i termini per fruire dell’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

L’agevolazione in esame prevede la maggiorazione del 30% del costo fiscale dei beni acquistati da far valere in dichiarazione dei redditi ai fini della deduzione di ammortamenti e canoni di leasing (nella precedente versione del superammortamento la maggiorazione prevista era 40%).

È da tenere presente che la disciplina del superammortamento trova applicazione unicamente ai fini delle imposte sui redditi e non anche per l’IRAP.

Si ricorda al riguardo che sono esclusi dall’agevolazione tutti gli acquisti di veicoli di cui all’art 164 del TUIR (dovrebbero pertanto beneficiare dell’agevolazione i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel comma 1 dell’articolo 164 del Tuir, ad esempio gli autocarri).

I potenziali fruitori del superammortamento sono i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni. Restano esclusi dall’agevolazione i contribuenti cd. “forfetari” di cui alla legge 190/2014 e le imprese marittime in regime tonnage tax.

Proroga dell’Iperammortamento

Anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 in beni dell’industria 4.0 opererà, ai fini IRES e IRPEF, una maggiorazione del 150% del costo fiscale del bene acquistato da far valere per il calcolo degli ammortamenti e dei canoni leasing deducibili. L’agevolazione spetterà anche in caso di investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019, qualora entro la fine del 2018 sia accettato l’ordine dal fornitore e pagato un acconto del 20%.

A differenza del superammortamento, l’iperammortamento è riservato solamente ai soggetti titolari di reddito di impresa (comprese le stabili organizzazioni in Italia di imprese estere).

L’iperammortamento spetta sugli acquisti di beni strumentali nuovi compresi nell’elenco allegato A alla legge 232/2016. In particolare tali beni, per essere agevolati ai fini dell’iperammortamento, devono possedere i cinque requisiti indicati nel par. 11.1 della circolare 4/E/2017:

  • controllo per mezzo di CNC e/o Plc (Programmable logic controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Con riguardo alle ulteriori caratteristiche dei beni si rimanda alla circolare 4/E/2017.

Ai fini del rispetto dei requisiti di cui all’allegato A e della loro interconnessione ai sistemi informatici occorrerà un’apposita attestazione del legale rappresentante ovvero, per beni di costo superiore a € 500.000, una perizia giurata rilasciata da un ingegnere, da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato.

Si segnala infine che per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento è prorogata per lo stesso periodo anche la maggiorazione del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

Credito d’imposta per formazione 4.0

L’agevolazione ha oggetto un credito d’imposta, con un massimo € 300.000, pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente (retribuzione e contributi a carico del datore), che sarà sostenuto nel periodo in cui lo stesso sarà occupato in attività di formazione 4.0 per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per quanto concerne il presupposto soggettivo, segnaliamo come l’incentivo sia rivolto solo alle imprese (individuali, familiari o società) e non anche ai professionisti.

Il credito d’imposta potrà essere fatto valere esclusivamente in dichiarazione dei redditi, precisamente nel quadro RU dei modelli UNICO 2019. Si segnala inoltre che il bonus non costituisce materia imponibile ai fini Irpef, Ires o Irap e sarà utilizzabile solo in compensazione in F24 a decorrere dal 2019.

Entro il 31 marzo 2018 sarà emanato il relativo decreto attuativo del ministro dello Sviluppo economico che indicherà in particolare la documentazione richiesta, le modalità di effettuazione dei controlli e le cause di decadenza del beneficio.

Per beneficiare del credito d’imposta del 40% il costo aziendale del personale dipendente impegnato dovrà essere “certificato” da un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Fanno eccezione le imprese con bilancio revisionato (si presume per legge) che non dovranno certificare i costi della formazione 4.0.

Si evidenzia infine che la norma che introduce l’incentivo prevede che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

News

Il Collegio sindacale nelle banche e negli intermediari finanziari. Responsabilità in generale.

A cura del dott. Diego Occari.

Tradizionalmente i compiti assegnati al collegio sindacale delle società hanno sempre riguardato la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e l’esame del bilancio. Tuttavia nel tempo, l’evoluzione normativa, la giurisprudenza e le norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti hanno esteso le competenze dell’organo di controllo ad una più generale e approfondita attività di vigilanza svolta in merito all’osservazione della legge, dello statuto e dei regolamenti ed al rispetto dei principi di corretta amministrazione

L’evoluzione giurisprudenziale ha ormai chiarito che il dovere di controllo che grava sui sindaci riguarda non soltanto i singoli atti di gestione posti in essere dagli amministratori, ma bensì l’andamento della gestione sociale nel suo complesso. Una attività sensibile questa che deve essere svolta non solo a tutela degli interessi dei soci ma più in generale della legalità su cui devono poter fare affidamento tanto i creditori, quanto gli investitori, i clienti e gli interlocutori della società.

Il collegio sindacale è quindi oggi responsabile di verificare che la gestione sociale avvenga in base a criteri di sostanziale regolarità e per fare ciò deve conoscere la società oggetto della sua verifica, conoscere le norme a cui la stessa è soggetta, mapparne i rischi e verificare con lo scetticismo e la competenza di un buon controllore le diverse aree di operatività.

Tale premessa appare essenziale se si vuole comprendere appieno le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (da ultimo aggiornate con provvedimento del 21 novembre 2017) che valorizzano la funzione dell’Organo di Controllo quale “parte integrante del complessivo sistema di controllo interno” della banca, conferendo caratteri innovativi al ruolo di Sindaco, agli ambiti di vigilanza a esso assegnati, alle modalità di relazione del Collegio con gli altri Organi e Funzioni della banca. Disposizioni che vanno lette come guida e punto di riferimento non soltanto per i sindaci di banche, ma anche per tutti coloro che rivestono la carica negli intermediari finanziari.

Il Collegio Sindacale, negli intermediari finanziari e nelle banche, deve operare oggi con un approccio generale risk based, garantendo nel continuo il rispetto delle regole e della corretta amministrazione e dell’adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni. Anche promuovendo eventuali interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate dalle funzioni dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs .231/01.

Le disposizioni di vigilanza chiariscono che per l’importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB (art. 52) ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l’autorità di vigilanza: ed infatti il collegio sindacale deve informare senza indugio la Banca d’Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano generare una irregolarità nella gestione della banca o dell’intermediario finanziario, nonché più in generale una violazione delle disposizioni di vigilanza.

Il collegio sindacale di una banca o di un intermediario finanziario è quindi per espressa enunciazione delle disposizioni di vigilanza, parte integrante del complessivo sistema di controllo interno, ed anzi ha la responsabilità ultima di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando con le proprie verifiche il corretto funzionamento dei controlli di primo, secondo e terzo livello. Il rispetto delle procedure interne adottate e delle disposizioni di vigilanza in materia. Acquisendo quindi flussi dalle funzioni di risk manager, compliance ed internal audit ed entrando nel merito delle relative relazioni. Nonché ove necessario promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità riscontrate.

Sul collegio sindacale ricade quindi la responsabilità ultima del sistema dei controlli interni della banca e dell’intermediario, e quindi non è ammesso che esso basi la propria attività soltanto sulla reportistica ricevuta dalle funzioni di controllo interno, dovendo essere esso stesso in grado di attuare i necessari controlli. Deve collaborare con le funzioni di compliance, risk manager e internal audit ma deve anche essere in grado di verificarne l’operato, conoscendo bene quindi le disposizioni di vigilanza specifiche applicabili alla banca o all’intermediario verificato.

Le disposizioni di vigilanza non a caso chiariscono che il collegio sindacale può avvalersi delle funzioni di controllo interno per: (i) indirizzare le proprie verifiche; e (2) individuare gli accertamenti necessari da svolgere. E non come spesso purtroppo accade e viene rilevato dalle Autorità di Vigilanza per supplire alle carenze di una propria attività di controllo insufficiente che spesso ingiustificatamente si limita ad una verifica a trimestre, senza ben valutare che il trimestre rappresenta la frequenza minima stabilita dalla legge per le riunioni dell’organo di controllo, mentre la frequenza da attuare non è la minima, ma quella richiesta dalla complessità del lavoro da svolgere.

Il Dipartimento Corporate Finance dello Studio Occari & Garbo, con il suo corpo di sindaci specializzati in intermediari finanziari è a disposizione della direzione delle banche e degli intermediari finanziari per porre in essere una attività di due diligence finalizzata alla mappatura dei rischi dell’intermediario.

News

Le agevolazioni per gli investimenti pubblicitari

A cura del Dott. Giuseppe Fassina

La Legge Finanziaria appena approvata ha previsto per i professionisti, lavoratori autonomi ed imprese – di qualsiasi natura giuridica – di poter fruire di un nuovo credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari.
Dal 2018, pertanto, chi intenda sostenere una campagna pubblicitaria su emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali, nonché su giornali e quotidiani periodici, potranno beneficiare di un bonus fiscale come sostegno per la propria proposta commerciale.
Qualora la campagna pubblicitaria promossa sia di un importo maggiore di almeno l’1% rispetto all’anno precedente e sia veicolata attraverso gli stessi mezzi di informazione, in conformità con le disposizioni della Legge Delega 198/2016, l’art. 57 – bis del D.L. 50/2017 riconosce un credito d’imposta del 75%, estendibile, al più, sino al 90% del valore incrementale per le micro imprese, le P.M.I. e le start up innovative.
L’agevolazione è da utilizzare in compensazione con la dichiarazione dei redditi, tramite modello F24, previa relativa domanda al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È da precisare comunque che ai soli professionisti sembrerebbero richiesti ulteriori requisiti per beneficiare dell’agevolazione, intendendo che:
o la fruizione del bonus è possibile solo se la campagna pubblicitaria rispetta le disposizioni del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, intendo che l’inserzione informativa pubblicata non sia ingannevole, equivoca o denigratoria;
o il focus del messaggio sia su determinati ambiti concernenti l’attività professionale, la specializzazione e i titoli posseduti, la struttura del proprio Studio e i compensi richiesti per le prestazioni professionali.
L’uso del condizionale è dato per l’attesa dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione del bonus fiscale, che dovrebbe compiersi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del Decreto Legge.
Lo Studio resta a disposizione per chi avesse necessità di assistenza per la fruizione del credito d’imposta.

News

INAIL Mod. OT/24 ANNO 2018 – Riduzione del premio per interventi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende virtuose, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (d.l. 81/2008 e s.m.i.).

Possono fruire della riduzione del premio INAIL tutte le aziende:

  • in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa (DURC regolare);
  • in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (prerequisito);
  • che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro nell’anno precedente a quello in cui chiedono la riduzione.

Il termine previsto per la presentazione delle domande, unitamente a tutta la documentazione probatoria indicata dettagliatamente dall’INAIL, è il 28 di febbraio 2018 e le aliquote percentuali di riduzione del tasso sono:

  • 28% fino a 10 lavoratori
  • 18% da 11 a 50 lavoratori
  • 10% da 51 a 100 lavoratori

L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

News

Voucher di Digitalizzazione: Le regole per presentare la domanda

A cura del dott. Diego Occari.

Dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018 è disponibile online la procedura informatica di presentazione della domanda di “Voucher digitalizzazione”. L’accesso al servizio avviene attraverso l’apposita sezione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it).

La domanda può essere compilata soltanto dal Legale Rappresentante dell’impresa che richiede l’avegolazione, quale risulta dal certificato camerale del Registro Imprese. Inoltre, per compilare la domanda occorre disporre della Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero un dispositivo come una Smart Card o una chiavetta USB che contenga un “certificato digitale” di autenticazione personale.

Inoltre per poter completare la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese.

In sintesi ecco la procedura:

  1. Anzitutto occorre accedere alla procedura informatica dal sito www.mise.gov.it;
  2. Poi bisogna immettere le informazioni richieste per la compilazione della domanda e caricare i relativi allegati; generare il modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente, e apporvi della firma digitale;
  3. Infine, bisogna caricare la domanda firmata digitalmente e aspettare il rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa.

Ultimata questa procedura, dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 sarà possibile inviare la domanda di accesso alle agevolazioni, accedendo alla procedura informatica e digitando il “codice di predisposizione domanda”. In tal modo la domanda sarà formalmente inviata e il sistema rilascerà una attestazione di avvenuta presentazione.

E’ appena il caso di segnalare che ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nella quale è tenuta ad indicare la collocazione dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.

Per coloro che lo desiderano lo Studio può dare assistenza nella predisposizione del progetto.

News

Scade il 9 febbraio 2018 il termine per il primo invio del Country by country report.

A cura del dott. Diego Occari

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto in Italia un nuovo adempimento per i gruppi di imprese multinazionali che hanno un fatturato a livello consolidato almeno pari a 750 milioni di euro.

Il primo invio va effettuato entro il 9 febbraio 2018 ed ha ad oggetto la rendicontazione relativa al 2016.

Le principali fonti normative in materia sono: (1) il DM Economia e Finanze del 23 febbraio 2017, attuativo dalla Legge di Stabilità 2016 e della Direttiva UE 881/2016; (2) il provvedimento del direttore delle Entrate del 28 novembre 2017 n. 275956; e (3) il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 dicembre 2017, n. 288555.

Riassumiamo brevemente le principali caratteristiche del nuovo adempimento:

Soggetti obbligati.

Sono obbligate soltanto le multinazionali che nel periodo di imposta precedente a quello in cui è presentata la rendicontazione abbiano un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro.

In particolare l’obbligo ricade primariamente sulla controllante capogruppo residente in Italia, tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Tuttavia sussistono casi in cui è tenuta all’adempimento anche la controllata italiana, se in particolare la controllante capogruppo è residente in un Paese che non prevede l’obbligo ovvero in uno stato che non consente lo scambio di informazioni. Pertanto coloro che sono parte di un gruppo che fattura almeno 750 milioni di euro sono invitati a chiedere allo Studio assistenza per una valutazione analitica della propria posizione.

Periodo di riferimento per la prima applicazione.

L’obbligo si applica per la prima volta con decorrenza dal periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2016 (ovvero in data successiva).

Termini di presentazione.

Il termine per l’invio della prima rendicontazione è fissato nella data del 9 febbraio 2018. A regime la rendicontazione dovrà essere presentata entro i 12 mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di rendicontazione del gruppo multinazionale. La presentazione avviene mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Contenuto della rendicontazione.

I dati che oggetto di comunicazione all’interno della rendicontazione sono:

  • le giurisdizioni fiscali di residenza delle diverse entità che compongono il gruppo, incluse quelle in cui sono situate le stabili organizzazioni;
  • i ricavi prodotti a livello aggregato da tutte le entità che compongono il gruppo;
  • gli utili (o le perdite) prima delle imposte sul reddito di tutte le entità che compongono il gruppo;
  • le imposte sul reddito effettivamente versate a livello complessivo di gruppo;
  • le imposte correnti maturate dell’anno a cui si riferisce la rendicontazione a livello di gruppo;
  • il capitale dichiarato, dato dall’aggregato complessivo di capitale e riserve di tutto il gruppo;
  • gli utili non distribuiti;
  • il numero di addetti;
  • le immobilizzazioni materiali.

Lingua della rendicontazione.

E’ stabilito che la rendicontazione debba essere redatta in duplice lingua: in lingua italiana e in lingua inglese.
Lo Studio resta a disposizione per coloro che avessero necessità di assistenza nell’assolvimento dell’adempimento.

News

Bonus assunzioni 2018: le agevolazioni per under 35

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, uno sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di under 35.

Il bonus per assumere lavoratori fino a 35 anni di età è in vigore esclusivamente per il 2018; a partire dal 1° gennaio 2019 l’agevolazione sarà rivolta soltanto alle assunzioni di under 30.

Le imprese che assumeranno con contratto a tempo indeterminato potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, ad esclusione di contributi e premi Inail, per un importo massimo di 3.000,00 (tremila) euro all’anno e per una durata complessiva di tre anni, pari a 36 mesi.

Al fine di beneficiare dello sgravio contributivo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti da parte del lavoratore:

  • non aver compiuto 35 anni di età;
  • non esser stati mai occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
News

Voucher di digitalizzazione. Una opportunità da non perdere.

 

Dal 30 gennaio al 9 febbraio prossimi le micro, piccole e medie imprese italiane hanno la possibilità di richiedere un “voucher” digitalizzazione di massimi 10.000 euro, a titolo di agevolazione degli investimenti di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico. Il contributo consente di finanziare il 50% dell’investimento.

L’agevolazione è prevista dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 ottobre 2017, al quale occorre fare riferimento per le beneficiare del contributo.

Attraverso il “bonus digitalizzazione” è possibile acquistare software, hardware e/o servizi specialistici che consentano all’impresa di migliorare la propria efficienza e modernizzarsi anche nell’organizzazione del lavoro.

Possono in particolare accedere al contributo gli imprenditori:

  • che possono qualificarsi come micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 18 ottobre 2005, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato;
  • che non rientrano tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
  • che hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  • che non sono sottoposte a procedure concorsuali;
  • che hanno ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher;
  • che non si trovano nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Possono beneficiare dell’agevolazione anche gli studi professionali ed i liberi professionisti, a condizione che svolgano la propria attività in forma di impresa e, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti al Registro delle imprese.

Il voucher è utilizzabile al fine di agevolare le spese di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. E in particolare, può essere concesso nella misura massima di 10.000 euro e copre le spese riferite all’acquisto di software, hardware o servizi finalizzati:

  1. al miglioramento dell’efficienza aziendale attraverso l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali;
  2. alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro con l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, ed anche all’utilizzo di strumenti tecnologici e all’introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
  3. allo sviluppo di soluzioni di e-commerce intesi come acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
  4. alla connettività a banda larga e ultralarga attraverso il sostenimento spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, ad esempio costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, e di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
  5. al collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, intese come Spese relative all’acquisto e all’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  6. alle attività di formazione qualificata nel campo ICT del personale (in questo caso sono ritenute ammissibili le spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata).

Va in particolare tenuto presente che:

  • le spese ammesse a godere dell’agevolazione sono soltanto quelle sostenute successivamente all’assegnazione del Voucher; e
  • il progetto di digitalizzazione oggetto della domanda deve essere ultimato entro sei mesi dalla pubblicazione sul sito istituzionale del MISE del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher.

Per coloro che lo desiderano lo Studio può fornire assistenza nella predisposizione del progetto di digitalizzazione.

A cura del dott. Diego Occari.