L’articolo 4 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, includendo i rappresentanti diplomatici, funzionari consolari e altro personale delle varie ambasciate presenti sul territorio cinese, stabilisce l’esenzione della tassazione sul reddito percepito da quest’ultimi anche in conformità alle convenzioni e accordi internazionali.
In base alla “Nota dell’Amministrazione statale della tassazione sugli obblighi fiscali delle persone senza domicilio in Cina”, come indicato dalla legge (1994) n. 148, si dispone che gli stranieri non domiciliati in Cina che hanno lavorato in modo continuativo o cumulativo per non più di 90 giorni o hanno vissuto in Cina per non più di 183 giorni, sono esenti dal deposito e dal pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con la condizione che i salari e i stipendi siano pagati da un datore di lavoro situato al di fuori della Cina.
Inoltre, gli stranieri che non hanno un domicilio in Cina ma hanno lavorato in modo continuativo o cumulativo in Cina per più di 90 giorni o hanno vissuto in Cina in modo continuativo o cumulativo per più di 183 giorni ma non superiore alla durata di un anno, e lavoran al di fuori dalla Cina i redditi derivanti da stipendi e stipendi ottenuti durante il periodo non saranno soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche sui salari percepiti durante il periodo di lavoro a, ad eccezione di coloro che prestano servizio come amministratori e dirigenti di imprese cinesi (altre normative).
Di seguito, si descrivono specificamente le tipologie di soggetti stranieri a cui fanno riferimento le norme di esenzione fiscale:
1.Agevolazioni fiscali individuali sul reddito di esperti e professionisti stranieri in Cina. Per gli esperti e professionisti stranieri di economia, di cultura ed educazione che prestano il loro servizio in Cina, si implementano le “tre garanzie” gratuite – in specifico l’alloggio, l’uso dell’auto e l’assistenza medica sono esenti dalla tassazione – e solamente i salari/stipendi sono soggetti all’imposta sul reddito.
2.Agevolazioni fiscali individuali sul reddito di operatori umanitari stranieri. Tutti gli operatori umanitari stranieri inviati in Cina per fornire servizi ed aiuti che percepiscono salari ed indennità di soggiorno distributi indifferentemente dal paese ospitante o mandante, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. Tutti i lavoratori stranieri per il loro servizio in Cina percepiscono salari e stipendi che senza distinzione pagati da imprese cinesi, pagati da imprese straniere o pagati congiuntamente, sono considerati proventi provenienti dalla Cina e sono soggetti all’imposta, ad eccezione dell’esenzione fiscale prevista dalle normative di cui sopra. Solo per coloro che hanno vissuto in Cina per non più di 90 giorni, se il datore di lavoro è al di fuori del territorio cinese sono esenti da tasse; altrimenti se il datore di lavoro è sul territorio nazionale in parte sono soggetti all’imposta.
4. Per gli studenti stranieri in Cina, le indennità di soggiorno e le borse di studio ricevute non rientrano nella categoria dei salari e degli stipendi, perciò non viene riscossa alcuna imposta sul reddito.
5. Per i lavoratori stranieri che giungono in Cina – sponsorizzati dall’ente estero con salari, spese pubbliche e indennità di soggiorno tutte comprese – laddove il reddito di può essere chiaramente suddiviso, solo la parte di stipendio è soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Le persone fisiche straniere sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi da trasferimento ottenuti sotto forma di rimborso a causa di lavoro o dimissioni in Cina. Nella dichiarazione dei redditi, il contribuente deve fornire valide prove per l’esenzione parziale fiscale.
7. I sussidi di viaggio nazionali ed esteri ottenuti da persone fisiche straniere secondo standard ragionevoli sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Nella dichiarazione dei redditi, il contribuente deve fornire le spese di viaggio, le spese di alloggio (copia) o i relativi piani di organizzazione del viaggio di lavoro in conformità agli standard prescritti.
8. Le spese per le visite familiari ottenute da persone fisiche straniere sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per procedere all’esenzione è necessario che il contribuente fornisca il certificato delle spese di viaggio (copia) dei parenti in visita. La quota di visita familiare che gode di agevolazioni esentasse è limitata al costo del trasporto tra il luogo di lavoro della persona straniera in Cina e il luogo della sua famiglia (inclusa la residenza del coniuge o dei genitori). Tale agevolazione può essere richiesta non più di due volte all’anno.
9. I costi sostenuti per la formazione linguistica e per il sussidio dell’istruzione dei figli a carico di persone straniere sono esenti dall’imposta sul reddito.