A cura del dott. Diego Occari.
Il collegio di una banca o di un intermediario finanziario opera in un contesto di ipernormazione. In quanto alle ordinarie regole del diritto commerciale applicabili ad una società si aggiungono a stratificazione le disposizioni speciali del testo unico bancario, quelle del testo unico sulla finanza e le specifiche relative disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
In tale contesto un efficace collegio sindacale, deve fin dal momento del proprio insediamento, attuare una mappatura delle normative applicabili alla banca o all’intermediario, che possono variare moltissimo da caso a caso, a seconda della tipologia di autorizzazione in possesso della società vigilata e delle attività concretamente svolta.
Tale delicatissima attività preliminare è senza dubbio essenziale per poi poter attuare le verifiche di conformità alle legge e alle disposizioni di vigilanza, nonché per valutare l’efficacia del sistema dei controlli interni.
Le verifiche da svolgere, la loro frequenza e intensità e la loro estensione varieranno quindi a seconda della tipologia di intermediario. Diversi saranno quindi i controlli da attuare su un IMEL da quelli relativi ad un 106, oppure da quelli relativi ad una SGR o ad una Banca. E anche all’intero della medesima categoria di intermediario ancora una volta diversi saranno i controlli da attuare a seconda dell’esposizione ai rischi concretamente riscontrata.
Una volta mappate le disposizioni applicabili e comprese le procedure interne, sarà compito del collegio sindacale verificare il rispetto delle norme e della regolamentazione interna, partendo eventualmente dai verbali interni delle funzioni di compliance ed internal audit, allo scopo di individuare eventuali irregolarità gestionali o anomalie andamentali, nonché al fine di individuare eventuali lacune degli assetti organizzativi e contabili. Così da comprendere cause e individuare possibili rimedi da proporre all’organo amministrativo. In un ruolo di collaborazione attiva alla concreta risoluzione dei problemi.
Nel merito le disposizioni di vigilanza chiariscono che la concreta determinazione dell’intensità e delle modalità delle verifiche da condurre nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate devono essere tenute in considerazione dal collegio sindacale per individuare sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l’intermediario sia le eventuali ricadute in termini di rischio reputazionale.
I controlli del collegio sindacale di un intermediario devono essere trasversali, e devono:
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riguardare tutta l’organizzazione aziendale;
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includere verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (es. quelli informativi e amministrativo-contabili);
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coprire i diversi rami di attività (dal credito alla finanza, secondo la tipologia delle attività svolte e la mappatura dei rischi effettuata).
Sulle aree operative, i controlli del collegio sindacale devono dedicare speciale attenzione alle iniziative di introduzione di nuovi prodotti, all’ingresso in nuove aree di business o geografiche, alla permanenza nel tempo della continuità operativa, e alla esternalizzazione dei servizi essenziali.
Di particolare rilevanza sono:
- le attività di verifica sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle operazioni con parti correlate;
- il corretto controllo svolto dalla capogruppo sulle società del gruppo.
Le disposizioni di vigilanza pongono in particolare risalto il rispetto da parte del collegio sindacale degli obblighi di comunicazione alla Banca d’Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa. Principio questo, stabilito dall’art. 52 del Testo Unico Bancario.
Va infine ricordato che, anche quando il controllo contabile viene svolto da un revisore esterno, il collegio sindacale conserva compiti connessi con la valutazione dell’adeguatezza e della funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.
Per coloro che lo desiderassero, il Dipartimento Corporate Finance dello Studio Occari & Garbo, con il suo team di sindaci specializzati in intermediari finanziari fornisce su richiesta attività di due diligence per intermediari finanziari e banche.