A cura del dott. Alberto Neri.
Dopo l’approvazione in Senato lo scorso 7 agosto 2018, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. Decreto Dignità. Si riportano le novità fiscali più rilevanti.
RECUPERO IPER AMMORTAMENTO – Art. 7
Relativamente all’iper ammortamento, ossia alla maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi individuati dalla Tabella A, Finanziaria 2017, è confermato che:
– la spettanza dell’agevolazione è subordinata alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia;
– la cessione/destinazione dei beni agevolati a strutture produttive situate all’estero (delocalizzazione), ancorché appartenenti alla stessa impresa, determina il disconoscimento dell’agevolazione corrispondente alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in precedenza (senza sanzioni / interessi).
Le predette disposizioni trovano applicazione per gli investimenti effettuati successivamente al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del Decreto in esame).
È confermato inoltre che il disconoscimento dell’agevolazione, con conseguente recupero del beneficio, non trova applicazione con riferimento agli interventi sostitutivi di cui all’art. 1, commi 35 e 36, Finanziaria 2018, in base ai quali in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l’impresa:
– sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche, analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
– attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario, la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
In sede di conversione è stato aggiunto che l’agevolazione non è disconosciuta altresì qualora i beni agevolati siano per loro natura destinati ad essere utilizzati in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche all’estero.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESOMETRO – Art. 11, commi 1, 2, 2-ter e 2-quater
TERMINI DI INVIO
I dati delle fatture emesse – ricevute – bollette doganali – note di variazione, c.d. “spesometro”, previsto dall’art. 21, DL n. 78/2010 devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
È confermato al 28.2.2019 (anziché 30.11.2018) il termine per l’invio relativo al terzo trimestre 2018.
Inoltre, relativamente alla facoltà prevista dall’art. 1-ter, comma 2, lett. a), DL n. 148/2017 di trasmettere i dati con cadenza semestrale, sono confermate le “nuove” scadenze:
– del 30.9 per l’invio dei dati relativi al primo semestre;
– del 28.2 per l’invio dei dati del secondo semestre.
Alla luce di tali novità, per il 2018, il calendario dello spesometro è così individuato.
Spesometro | Termine presentazione | |
1 trimestre 2018 | 31.5.2018 | |
2 trimestre 2018 | 1.10.2018 (il 30.9 cade di domenica) | |
1 semestre 2018 (per scelta) | ||
3 trimestre 2018 | 28.2.2019 | |
4 trimestre 2018 | ||
2 semestre 2018 (per scelta) |
RINVIO FATTURA ELETTRONICA DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTE – Art. 11-bis
In sede di conversione è stato “recepito” il contenuto del DL n. 79/2018 (che pertanto non sarà convertito) che dispone il differimento all’1.1.2019 della decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica (soltanto) per le cessioni di carburante (benzina / gasolio) per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
Fino al 31.12.2018 è quindi possibile continuare ad utilizzare la carta carburante, nel rispetto però dell’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dall’1.7.2018.
SPLIT PAYMENT – Art. 12
È confermata l’introduzione del nuovo comma 1-sexies all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 in base al quale lo split payment non trova applicazione relativamente ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto / d’imposta ex art. 25, DPR n. 600/73.
Di fatto la nuova disposizione “ripristina”l’esonero dallo split payment per le fatture emesse da parte dei lavoratori autonomi.
La novità in esame è applicabile alle fatture emesse successivamente al 14.7.2018 (data entrata in vigore del Decreto in esame).
Per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua ad applicarsi ancorché a tale data non sia stata pagata la fattura.