Tra le numerose novità del “DECRETO CRESCITA” dopo la conversione, vi è anche la flat tax per pensionati.
I pensionati che vivono all’estero da almeno cinque anni possono ora beneficiare di una tassazione agevolata se scelgono di trasferire la propria residenza in uno dei Comuni “tax free”, cioè Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e che si trovano in una delle seguenti regioni dell’Italia meridionale:
Sicilia – Calabria – Sardegna – Campania – Basilicata – Abruzzo – Molise – Puglia.
Queste pensionati potranno chiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% (anziché l’aliquota ordinaria Irpef a scaglioni) sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero.
Tale opzione è valida per i primi 9 periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace ed è sempre revocabile, pur rimanendo gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.
Si decade dall’imposta sostitutiva nei seguenti casi:
- venir meno dei requisiti richiesti;
- omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
- trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli “agevolati”;
- trasferimento della residenza fiscale all’estero.
A seguito della revoca o della decadenza, non è possibile l’esercizio di una nuova opzione.
Per conoscere la popolazione del Comune in cui si sceglie di trasferire la residenza fiscale, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, fa fede il dato che risulta dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat in relazione al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.