A cura dell’avv. Marco Masante

Le società a responsabilità limitata rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente con il proprio patrimonio[1].

I creditori sociali, in caso di insolvenza di una società a responsabilità limitata, non potranno chiedere l’escussione dei beni di proprietà personale dei singoli soci.

Tale principio non ha carattere assoluto. Ad esempio, sebbene le società a responsabilità limitata abbiano “un’autonomia patrimoniale c.d perfetta”[2]per cui il patrimonio delle società a responsabilità limitata è autonomo e distinto rispetto a quello dei soci e dell’amministratore. Tuttavia vi sono alcune eccezioni a tale principio generale e, nel contesto della disciplina legislativa della s.r.l., una delle disposizioni più importanti è l’art. 2476 c.c.[3]In tale ambito, con precipuo riferimento alla responsabilità degli amministratori nei confronti della società, il comma 1 dell’art. 2476 c.c. dispone che “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”. Pertanto vi sono dei casi in cui gli amministratori rispondono dei debiti contratti dalla società che amministrano: in tali casi la responsabilità degli amministratori nei confronti della società ha dunque natura contrattuale, solidale e per colpa. Un ulteriore esempio è derivante dall’entrata in vigore della recente normativa nota come “GDPR” in ambito di protezione dei dati e privacy.

Agli amministratori di una s.r.l. è infatti affidata la gestione della società e sono tenuti ad adempire ai doveri stabiliti da qualsiasi norma di legge. In caso di un’inadempienza tale da determinare la produzione di danni, il loro comportamento potrebbe costituire fonte di responsabilità nei confronti della società, dei singoli soci e dei terzi e, in relazione alla citata normativa la responsabilità è oggettiva, in quanto derivante da una attività pericolosa quale il trattamento dei dati.

Gli amministratori, indipendentemente dal sistema di governance adottatodalla società, sono responsabili nei confronti:

– della società, per i danni derivanti dalla violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto;

– dei singoli soci e i terzi, per i danni direttamente causati a questi ultimi da una loro condotta dolosa o colposa;

– dei creditori, per l’inosservanza dei doveri inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Ai sensi del comma settimo dell’art. 2476 c.c., la responsabilità degli amministratori si estende ai “soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.

Secondo la Relazione ministeriale al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, si tratta di “responsabilità solidale con gli amministratori dei soci che intenzionalmente hanno contribuito al compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Si tiene in tal modo conto delle caratteristiche del tipo societario in questione e della circostanza che nella concreta realtà in esso molto spesso l’effettivo potere di amministrazione non corrisponde all’assunzione della relativa veste formale e che, pertanto, la mancata assunzione della prima non può divenire un facile strumento per eludere la responsabilità che deve incombere su chi la società effettivamente gestisce”.

Primo requisito affinché i soci siano ritenuti responsabili ai sensi del comma settimo dell’art. 2476 c.c. è la responsabilità concorrente degli amministratori, ossia che gli amministratori abbiano posto in essere, su decisione o autorizzazione dei soci, un atto contrario ai doveri ad essi imposti dallo statuto e/o dalla legge.

Il secondo, implicito, requisito è che i soci in questione non siano amministratori della società, dal momento che, in tale ultimo caso, si dovrebbero applicare le regole in tema di responsabilità degli amministratori.

È altresì necessario che i soci in questione abbiano “intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”: ovvero, la responsabilità in esame può sorgere nel caso in cui, come sopra anticipato, in virtù di apposita clausola statutaria o dell’intervento degli amministratori o di una minoranza qualificata di soci, la competenza dell’atto pregiudizievole sia stata attribuita alla decisione dei soci o nel caso in cui i soci si siano limitati ad autorizzare il compimento dell’atto[4].

Al fine di esperire l’azione di responsabilità nei confronti dei soci, è altresì necessario che ricorrano le seguenti condizioni, ossia: la corrispondenza tra quanto deciso o autorizzato dai soci e quanto compiuto dagli amministratori, un danno alla società e/o ai soci e/o ai terzi e un nesso di causalità tra il comportamento degli amministratori tenuto in conformità alla decisione o autorizzazione dei soci e il danno cagionato.

È necessario rilevare come la responsabilità in questione sia qualificabile come responsabilità illimitata: in altri termini, “i quotisti di S.r.l. sono tutelati contro il rischio di impresa dalla previsione generale di responsabilità limitata. Se essi assumono anche la funzione di gestori, alla responsabilità limitata si aggiunge una responsabilità illimitata per gli atti posti in essere come gestori”[5].

Questa previsione si pone in deroga al generale principio della responsabilità limitata del socio, che, ricordiamo, è la caratteristica cardine della S.r.l.

L’azione per far valere la relativa responsabilità compete alla società, ai soci, ai terzi ed ai creditori sociali[6].

Da ultimo si vuole porre l’attenzione su un particolare aspetto della tassazione applicabile alle S.r.l a ristretta base proprietaria, il cui volume di ricavi non superi le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e partecipate da persone fisiche il cui numero non sia superiore a 10[7]: la c.d. tassazione per trasparenza. La trasparenza fiscale è disciplinata dagli artt. 115 e 116 del TUIR che corrispondono rispettivamente alla grande ed alla piccola trasparenza fiscale. La grande trasparenza è riferita alla trasparenza fiscale di una società di capitali partecipata da altre società di capitali, la piccola trasparenza invece è riferita alle Srl a ristretta base azionaria partecipate da persone fisiche. Tale tassazione risponde alla logica della assimilazione del regime impositivo a quello delle società di persone.

Applicando il regime della tassazione per trasparenza il reddito prodotto dalla società partecipata determinato con le modalità ordinarie non viene tassato direttamente in capo alla stessa, ma viene attribuito in percentuale a ciascun partecipante a prescindere dall’effettiva percezione.

Optando per tale regime:

  • in capo alla società non si verifica alcuna tassazione Ires in quanto il reddito è assoggettato a tassazione in capo ai soci;
  • i soci dovranno dichiarare il reddito di propria spettanza anche se non è stato effettivamente percepito.

In ordine alla scelta di tale regime, le società potranno valutare in ogni esercizio la convenienza sull’applicabilità o meno della tassazione per trasparenza, nonostante la formale irrevocabilità dell’opzione per il triennio; infatti, qualora la società ponesse in essere comportamenti incompatibili con il mantenimento del regime l’effetto dell’opzione verrebbe meno fin dall’inizio dell’esercizio senza conseguenze sostanziali penalizzanti[8].

[1]Art. 2462 c.c.: Nella società a responsabilità limitataper le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470.

[2]Nella società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) al contrario, si parla di autonomia patrimoniale imperfetta in quanto il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, sia pur distinto da quello societario, può essere aggredito dai creditori sociali nel momento in cui il credito verso la società non sia stato soddisfatto dalla escussione dei beni sociali.

[3]2476 c.c.: Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali [22612320] ed i documenti relativi all’amministrazione. L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

[4]E. Leto, La responsabilità degli amministratori di s.r.l, in Riv. dottori comm.,4/2010, p. 777.

[5]V. Sangiovanni, La responsabilità degli amministratori di S.r.l. verso la società, in Contratto e impresa,2007, 705

[6]O. Cagnasso, Commento ad art. 2476 c.c., in AA.VV., in Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, 1891.

[7]Non superiore a 20 in caso di cooperativa a r.l.

[8]L. Salvini, La tassazione per trasparenza, in Rass. Trib., 5/2003, p. 1504 ss.