A cura della dott.ssa Katia Garbo
ll “codice della crisi d’impresa” (Dlgs 14/2019), entrato in vigore il 16 marzo scorso, ha modificato l’art. 2477 del codice civile che disciplina la revisione ed il controllo delle SRL.
In particolare, al superamento di alcuni limiti dimensionali, si determina l’obbligo della nomina del revisore/organo di controllo.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Se, invece, per tre esercizi consecutivi non sarà superato alcuno dei predetti limiti, l’obbligo di nomina verrà a decadere.
La nuova normativa in materia di nomina dell’organo di controllo è applicabile, oltre che alle società a responsabilità limitata, anche alle società cooperative cui si applicano le norme sulla s.r.l..
In base al comma 3 dell’art. 379 del DLgs. 14/2019, in sede di prima applicazione, le srl già costituite devono provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, entro il prossimo 16 dicembre (salvo proroghe), con riferimento agli esercizi 2017 e 2018.