A cura della dott.ssa Katia Garbo

Le prime applicazioni degli obblighi di tracciabilità delle retribuzioni, introdotti dalla legge 205/2017 e in vigore dal 1° luglio 2018, stanno creando molti dubbi tra gli operatori.

Secondo quanto precisa la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con approfondimento del 3 agosto 2018 restano esclusi dall’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni, così come specificato dal comma 913 dell’art.1 della Legge n. 205/2017, i rapporti di lavoro:

  • instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
  • domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale, poiché non rientranti tra i contratti espressamente riconducibili a quelli richiamati al comma 912 dell’art.1 della Legge n. 205/2017.

Tra le criticità ci sono i rimborsi spese e le indennità di trasferta.

Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (rimborso spese viaggio, vitto, alloggio) restano esclusi dall’obbligo di tracciabilità.

Invece per le indennità di trasferta, posta la loro natura mista, si ritiene necessario ricomprendere tali somme negli obblighi di tracciabilità.